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archivio_ABBIAMO FATTO

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 10 Mag 2022, at 11:28

Di fatto, le attività attinenti il servizio relativo al controllo degli impianti termici di cui alla legge 10/1991 hanno avuto inizio con la sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra l’UCIT S.r.l. e la Provincia di Udine, ovvero il 22 maggio 2006.

L’attività di controllo agli impianti termici da parte degli ispettori UCIT ha avuto inizio il 1^ di settembre 2006. ­ Nel 2006 sono state eseguite 2.733 visite a domicilio degli utenti.

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI A CONTROLLO NEL CORSO DEL 2006

COMUNE ASSEGNATI ANNULLATI EFFETTUATI
Udine* 787 162 625
Buia 273 42 231
Sedegliano 239 19 220
Artegna 261 53 208
Rive d'Arcano 244 37 207
Cassacco 227 36 191
Magnano in Riviera 213 23 190
Precenicco 149 26 123
Pontebba 128 26 102
Ragogna 102 18 84
Trasaghis 92 14 78
Dignano 82 7 75
Forgaria 63 14 49
Venzone 63 15 48
Moruzzo 45 5 40
S.Giovanni al Natisone* 37 4 33
Gemona del Friuli* 30 2 28
Manzano* 30 3 27
Pavia di Udine* 24 0 24
Tavagnacco* 25 2 23
Codroipo* 24 3 21
Cividale del Friuli* 18 1 17
Tricesimo* 18 3 15
S.Daniele del Friuli* 18 3 15
Latisana* 12 1 11
Premariacco* 10 1 9
Basiliano* 7 0 7
Pozzuolo* 7 0 7
Tarcento* 6 0 6
Buttrio* 6 0 6
Cervignano del Friuli* 6 0 6
Povoletto* 4 1 3
Pradamano* 10 7 3
Reana del Roiale* 1 0 1
TOTALE 3261 528 2733

* Comuni nei quali sono state effettuate verifiche anche su impianti con potenzialità superiore ai 35 KW
Nel 2007 sono state eseguite 7.145 visite a domicilio degli utenti.

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI A CONTROLLO NEL CORSO DEL 2007

COMUNE ASSEGNATI ANNULLATI EFFETTUATI
Udine 1021 180 841
Amaro 68 3 65
Aquileia 190 34 156
Arta Terme 146 7 139
Buttrio 178 40 138
Campoformido 288 74 214
Castions di Strada 215 39 176
Cvazzo Carnico 132 36 96
Cervignano del Friuli 510 144 366
Cividale del Friuli 401 49 352
Codroipo 391 73 318
Fiumicello 136 16 120
Gonars 217 35 182
Latisana 247 36 211
Lignano Sabbiadoro 180 62 118
Manzano 278 44 234
Martignacco 246 39 207
Moggio Udinese 99 11 88
Moimacco 55 4 51
Palmanova 278 100 178
Psian di Prato 285 45 240
Pavia di Udine 340 54 286
Pozzuolo del Friuli 253 46 207
Pradamano 150 19 131
Premariacco 170 36 134
Prepotto 72 6 66
Resia 117 8 109
S.Pietro al Natisone 52 10 42
San Daniele del Friuli 469 75 394
Talmassons 257 33 224
Tavagnacco 327 64 263
Tolmezzo 462 101 361
Torreano 90 10 80
Treppo Grande 182 29 153
Villa Santina 253 48 205
TOTALE 8755 1610 7145

Nel 2006 alla società sono stati trasmessi per via telematica n. 18.413 rapporti di controllo tecnico : 14.675 modelli H, 3.480 modelli G,  258 modelli F; tramite supporto cartaceo sono pervenute n. 780 dichiarazioni.

Ben 510 ditte manutentrici si sono avvalse del ns. sistema informatico per la trasmissione dei rapporti di controllo tecnico e delle comunicazioni relative allo stato oggettivo degli impianti termici, della comunicazione della consistenza dei medesimi e della variazione della titolarità. Sono state presentate all’ufficio su supporto informatico n. 8.612schede identificative  (D.M. 17.03.2003) ovvero la prima pagina del libretto di centrale o di impianto. 
Ogni verificatore ha rilasciato al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico un “rapporto di prova” indicante i risultati delle verifiche ed ha indicato negli appositi spazi le osservazioni ed i rilievi. 
I dati contenuti nel rapporto di prova, comprese le annotazioni, sono stati inseriti nel sistema informatico e periodicamente sono stati aggiornati oppure codificati secondo le diverse caratteristiche.
Gli utenti potenziali ammontano a n. 149.185  dei quali n. 129.707 funzionanti con combustibili gassosi, n. 16.581 funzionanti con combustibili liquidi e n. 2.897 impianti funzionanti con combustibili non definiti.  Su 2262 impianti controllati, 1.423 sono risultati positivi e 839 negativi. 
Nel 2007 alla società sono stati trasmessi per via telematica n. 42.571 rapporti di controllo tecnico : 

  • 1.168 modelli H, 37.321 modelli G, 
  • 4.082 modelli F.

Ben 652 ditte manutentrici si sono avvalse del ns. sistema informatico per la trasmissione dei rapporti di controllo tecnico e delle comunicazioni relative allo stato oggettivo degli impianti termici, della comunicazione della consistenza dei medesimi e della variazione della titolarità. Sono state presentate all’ufficio su supporto informatico n. 9.617 schede identificative  (D.M. 17.03.2003) ovvero la prima pagina del libretto di centrale o di impianto. Ad ogni utente è stata trasmessa la relativa fattura.

Dati riepilogativi generali dei controlli effettuati nel corso dell’ anno 2006.
Impianti controllati e potenzialità delle apparecchiature installate secondo la fascia di appartenenza.

DATI STATISTICI 2006

  TOTALI %
TOTALE IMPIANTI PROGRAMMATI 3261
ANNULLATI 528 16,2*
TOTALE IMPIANTI CONTROLLATI 2733 100
POSITIVI 1423 52,1
NEGATIVI 839 30,7
NON SOGGETTI 174 6,4
IMPIANTI IN RISTRUTTURAZIONE/DA RIVEDERE 137 5
ASSENTI 149 5,5
ALTRO 11 0,4
TOTALE IMPIANTI PROGRAMMATI CON POT. >= 35 Kw 678
IMPIANTI ANNULLATI CON POTENZIALITA' >= 35 Kw 71 10,5*
IMPIANTI CONTROLLATI CON POTENZIALITA' >= 35 Kw 607 22,2
IMPIANTI CONTROLLATI CON POTENZIALITA’ < 35 Kw 2126 77,8
Dati riepilogativi generali dei controlli effettuati nel corso dell’ anno 2007. Impianti controllati e potenzialità delle apparecchiature installate secondo la fascia di appartenenza.

DATI STATISTICI 2007

  TOTALI %
TOTALE IMPIANTI PROGRAMMATI 8755 100
ANNULLATI 1610 18,4
TOTALE IMPIANTI CONTROLLATI 7145 100
POSITIVI 3450 48,3
NEGATIVI 2115 29,6
NON SOGGETTI 943 13,1
IMPIANTI IN RISTRUTTURAZIONE/DA RIVEDERE 77 1,1
ASSENTI 388 5,4
ALTRO 172 2,5

Dati riepilogativi generali dei controlli effettuati nel corso dell’ anno 2006.

Nel caso di più irregolarità rilevate durante uno stesso controllo sono state riportate le negatività ritenute più rilevanti.
ANOMALIE DI LIEVE ENTITA' (VIZI FORMALI) 622 100
Libretto di impianto assente o incompleto 125 20,1
Apertura ventilazione fissa (caldaia di tipo B) ostruita/insufficiente 61 9,8
Canale da fumo non a norma 56 9
Dispositivi di regolazione e controllo assenti/non funzionanti 245 39,5
Coibentazione inesistente/scadente 66 10,6
Chiusura foro per prelievo fumi scorretta 0 0
Foro per prelievo fumi in posizione scorretta 5 0,8
Presa aria comburente (caldaia tipo C) irregolare/assente 28 4,5
Serranda irregolare su canali da fumo 3 0,4
Altro......... 33 5,3
ANOMALIE RILEVANTI (CRITICI) 17 100
Apertura ventilazione fissa (caldaia di tipo B) assente 25 11,5
Locale non idoneo (caldaia tipo B) installata in bagno/camera da letto/autorimessa 7 3,2
Rigurgito di fumi in ambiente 11 5,1
Valore di monossido di carbonio irregolare (CO> a 1000 ppm) 28 12,9
Indice di fumosità irregolare (Bacharach) 35 16,2
Rendimento di combustione insufficiente 22 10,1
Impossibile effettuare la prova per prelievo fumi inesistente/inaccessibile 63 29
Altro ........... 26 12

Dati riepilogativi generali dei controlli effettuati nel corso dell’ anno 2007.

Nel caso di più irregolarità rilevate durante uno stesso controllo sono state riportate le negatività ritenute più rilevanti.
ANOMALIE DI LIEVE ENTITA' (VIZI FORMALI) 1430 100
Libretto di impianto assente o incompleto 311 21,7
Installata doccia nel locale caldaia a gas tipo B) 10 0,7
Apertura ventilazione fissa (caldaia di tipo B) ostruita/insufficiente 115 8,1
Canale da fumo non a norma 205 14,4
Dispositivi di regolazione e controllo assenti/non funzionanti 537 37,5
Coibentazione inesistente/scadente 97 6,8
Locale caldaia adiacente ad autorimessa (caldaia a gas di tipo B): inserire/sostituire porta avente caratteristiche al fuoco RE120 54 3,7
Impianto non conforme alla normativa vigente 2 0,1
Presa aria comburente (caldaia tipo C) irregolare/assente 1 0,1
Installata caldaia di tipo C: l'aria viene prelevata dall'interno del locale
35 2,4
Prova di rendimento effettuata nonostante l'impossibilità di rilevare la pressione di polverizzazione del combustibile e/o la portata dell'ugello/contatore a gas non funzionante 5 0,4
Installazione non ammessa nello stesso locale 0 0
Altro......... 58 4,1
ANOMALIE RILEVANTI (CRITICI) 85 100
Serranda irregolare sul canale da fumo 4 0,6
Apertura ventilazione fissa (caldaia di tipo B) assente 30 4,4
Locale non idoneo (caldaia tipo B) installata in bagno/camera da letto/autorimessa 21 3
Locale non idoneo (caldaia a gasolio/caldaia a gas): autorimessa 14 2
Rigurgito di fumi in ambiente 13 2
Valore di monossido di carbonio irregolare (CO> a 1000 ppm) 105 15,3
Indice di fumosità irregolare (Bacharach) 37 5,4
Rendimento di combustione insufficiente 85 12,4
Impossibile effettuare la prova per prelievo fumi inesistente/inaccessibile 371 54,2
Altro ........... 5 0,7

Le principali anomalie di lieve entità riguardano l’assenza o la non funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo, la coibentazione inesistente oppure scadente, l’assenza o l’errata compilazione del libretto di centrale o di impianto, la non messa a norma dei canali da fumo ed infine la scorretta posizione del foro per il prelievo dei fumi.

Le anomalie rilevanti riguardano specialmente l’impossibilità di effettuare la prova per il prelievo dei fumi in quanto l’apposito foro è inesistente oppure inaccessibile, l’indice di fumosità dei generatori di calore funzionanti con combustibili liquidi è superiore ai parametri stabiliti (indice Bacharach), l’inadeguatezza o l’assenza delle aperture di ventilazione fisse nei locali che accolgono i generatori di calore, i valori di monossido di carbonio contenuti nei fumi superiori ai parametri stabiliti dalle norme di legge ed ultimo ma primo per ordine di importanza (la legge 10/91 si riferisce soprattutto al risparmio energetico) il rendimento di combustione del generatore di calore insufficiente.

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10. HO DISMESSO IL GENERATORE DI CALORE: DEVO COMUNICARE QUALCOSA?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:25

10. HO DISMESSO IL GENERATORE DI CALORE: DEVO COMUNICARE QUALCOSA?

Il generatore di calore può essere considerato non attivo qualora si provveda alla chiusura delle utenze (gas/energia elettrica) che ne consentono l’alimentazione ed il funzionamento o, in alternativa, qualora vi sia un intervento documentato (dichiarazione di assunzione responsabilità) del centro assistenza che ne dichiara la disattivazione.

In qualsiasi caso, qualora si verifichino le condizioni sopra descritte, la documentazione attestante lo stato di fatto dovrà sempre essere, e rimanere, allegata al libretto di impianto.

A partire dal 1° gennaio 2021 la dismissione del generatore deve essere anche comunicata ad UCIT tramite il MODELLO C  così come previsto dall’art. 16 delle disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici  per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria approvate dalla Giunta regionale il 30.12.2020, e che prevede:

Art. 16 Impianti termici o generatori disattivati
1.Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia.
2.La disattivazione deve essere effettuata, da personale dell’azienda distributrice del combustibile o da personale abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
3.I responsabili degli impianti termici comunicano la disattivazione dell’intero impianto o di singoli generatori, trasmettendo a U.C.I.T. s.r.l., anche per il tramite del manutentore o del Terzo Responsabile, entro 30 giorni, il modello C debitamente compilato. Una copia del modello C è allegata al libretto d’impianto cartaceo.
4.Gli impianti disattivati non sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle disposizioni regionali.
5.L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo RCEE a U.C.I.T. s.r.l..

UCIT potrà comunque effettuare controlli che attestino la conformità della situazione.

In tutti gli altri casi che non rientrano fra quanto sopra descritto, è necessario mantenere efficiente e, pertanto, manutenuto, ai sensi dei disposti di legge in vigore, il generatore di calore.

 

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9. PER QUANTO TEMPO DEVO TENERE I DOCUMENTI DELL'IMPIANTO?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:23

9. PER QUANTO TEMPO DEVO TENERE I DOCUMENTI DELL'IMPIANTO?

I documenti relativi all'impianto termico vanno conservati per tutto il ciclo di vita dell'impianto stesso a cura del Responsabile impianto. Il proprietario è tenuto a consegnare all’occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l’evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi.

L’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile.

Il manutentore è tenuto a conservare copia degli RCEE rilasciati per un periodo non inferiore a 8 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'autorità competente.

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1. CHI EFFETTUA L’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:23

1. CHI EFFETTUA L’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO?

L’ispezione viene eseguita dal personale incaricato da UCIT srl, società strumentale della Regione, che opera in delegazione amministrativa sul territorio di competenza regionale per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.

L’ispettore è munito di apposito tesserino di riconoscimento.

La data e l’ora della visita di controllo viene comunicata al responsabile impianto tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno 30 giorni.

 

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2. COME SONO SELEZIONATI GLI IMPIANTI SOGGETTI AD ISPEZIONE?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:22

2. COME SONO SELEZIONATI GLI IMPIANTI SOGGETTI AD ISPEZIONE?

Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai criteri e alle priorità definiti dall’art. 9, comma 9 del DPR 74/2013:

a)    impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b)    impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c)    impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d)    impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e)    impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f)    gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del decreto stesso.


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3. COME CI SI PREPARA ALL’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:21

3. COME CI SI PREPARA ALL’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO?

Il Responsabile dell’impianto:

-    Può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione;

-    Ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore;

-    Deve mettere a disposizione un documento identificativo proprio e della eventuale persona delegata per consentire all’ispettore di accertare le sue generalità e il codice fiscale per la compilazione del verbale dell’ispezione;

-    Deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore e conservarne una copia in allegato al libretto d’impianto.

 

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4. QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTI E PREPARATI PER L’ISPEZIONE?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:20

4. QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTI E PREPARATI PER L’ISPEZIONE?


Il Responsabile impianto e/o il Soggetto terzo responsabile qualora individuato ed incaricato devono rendere disponibile in fase di sopralluogo i documenti in consultazione al fine di permettere all’ispettore di registrare dati tecnici, amministrativi, volti alla verifica della conformità dell’impianto.

La documentazione relativa all’impianto, a titolo esemplificativo e non esaustivo è:

a)  Libretto di impianto conforme al modello di cui al DM  10 febbraio 2014 (gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 10/02/2014 devono conservare, allegato al nuovo, anche il previgente libretto);  

b) Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto, forniti dai produttori;  

c)  Autorizzazioni amministrative quali a titolo non esaustivo: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;  

d) Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, della documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98;  

e)  Rapporto di controllo previsto per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;

f)  Targa dell’impianto successivamente all’implementazione della procedura di targatura.

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5. COSA DEVE ESSERE PREVISTO PER EVITARE LA DIFFUSIONE E IL CONTAGIO DA COVID-19?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:19

5. COSA DEVE ESSERE PREVISTO PER EVITARE LA DIFFUSIONE E IL CONTAGIO DA COVID-19?

Tutti gli ispettori incaricati sono dotati di Green-pass.

Il Responsabile impianto deve adottare per sé e per le persone eventualmente presenti, le misure previste per il contenimento del rischio da contagio da COVID-19, assicurandosi di:

-    Non essere sottoposto alla misura della quarantena e per quanto di sua conoscenza non essere positivo al COVID;

-    Non aver avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni:

  • Stretto contatto  (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo di DPI
  • Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo di DPI
  • Provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni delle autorità sanitarie;

-    NON aver avuto sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19 negli ultimi 14 giorni (per esempio: tosse persistente, febbre con temperatura corporea maggiore di 37,5°C, astenia, difficoltà respiratorie, congiuntivite; oppure per esempio mialgie diffuse, assenza di gusto e perdita di olfatto);

-    Garantire che durante il sopralluogo sia rispettata una distanza superiore a 1 metro con altre persone o di indossare i dispositivi di protezione individuale qualora sia inevitabile la distanza ravvicinata con altre persone;

-    Provvedere alla disinfezione delle mani con gel igienizzante a base di soluzione alcolica almeno al 70% all’ingresso dell’unità immobiliare;

-    Nel caso vi siano problematiche inerenti al fatto che il Responsabile e i suoi familiari siano posti in stato di quarantena dall’Azienda Sanitaria competente è necessario informare in maniera tempestiva l’ufficio Ucit inviando una e-mail all’indirizzo ucit@ucit.udine.it e l’ispettore incaricato ai recapiti indicati nell’avviso di ispezione.

 

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6. COSA FA L’ISPETTORE DURANTE IL SOPRALLUOGO DI ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:17

6. COSA FA L’ISPETTORE DURANTE IL SOPRALLUOGO DI ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO?

1)    Accerta le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;

2)    esegue almeno i controlli e le misurazioni riportate nel Rapporto d’ispezione;

3)    effettua, in presenza del responsabile impianto o dell’eventuale delegato, le misurazioni dei parametri di combustione in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10389. In nessun caso modificherà il funzionamento dell’impianto;

4)    controlla lo stato delle coibentazioni, della ventilazione dei locali, della canna fumaria, dei dispositivi di regolazione e controllo;

5)    annota osservazioni e prescrizioni sul Rapporto d’ispezione;

6)    verifica la presenza o meno della documentazione dell’impianto, che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

7)    controlla che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;

8)    accerta l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’art. 16 del d.lgs. 102/2014 e l’osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II del d.lgs.152/2006, per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW;

9)    compila il Rapporto d’ispezione in triplice copia, lo firma e lo fa firmare al responsabile impianto: una copia è consegnata al responsabile dell’impianto, una copia è conservata dall’ispettore e una copia è consegnata a U.C.I.T. s.r.l..

 

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8. L’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO È OBBLIGATORIA? COSA SUCCEDE SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON NE CONSENTE LA REALIZZAZIONE?

Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 11 Nov 2021, at 12:15

8. L’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO È OBBLIGATORIA? COSA SUCCEDE SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON NE CONSENTE LA REALIZZAZIONE?

Sì, l’ispezione è obbligatoria.

Nei casi di indisponibilità da parte del responsabile impianto, le disposizioni regionali prevedono le seguenti condizioni:

1.    Nel caso in cui il controllo non possa essere effettuato per causa imputabile al responsabile impianto, ad esclusione di gravi e giustificati motivi, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta a pianificare una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile impianto, a titolo di rimborso per la prima mancata ispezione, di un corrispettivo pari al costo della tariffa corrispondente alla potenza del generatore da controllare, maggiorata del 50%. 

2.    Qualora l’ispettore non venga messo in condizione di effettuare il controllo ispettivo completo, a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza per negligenza imputabile al responsabile impianto, l’ispettore effettua una verifica parziale e riporta nel verbale di ispezione le motivazioni che non hanno permesso il completo controllo, dichiarando il controllo negativo, con necessità di programmazione di seconda visita ispettiva. 

3.    Qualora il responsabile impianto neghi all’ispettore incaricato l’accesso all’impianto termico, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’Autorità competente può altresì chiedere all’azienda distributrice del gas la sospensione dell’erogazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, ferme restando le responsabilità ai sensi dell’art. 340 del codice penale. 

4.    Nei casi di cui ai commi 2 e 3, U.C.I.T. s.r.l. provvede a segnalare l’impianto alle Autorità competenti in materia di sicurezza per le spettanti verifiche e al responsabile impianto, per la seconda ispezione, è addebitato l’onere previsto per la fascia di potenza del generatore controllato, maggiorata del 50%.

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