Created by Claudio Pasolini, last modified by Chiara Paravan 19 Gen 2021, at 10:50
Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria - delibera della Giunta Regionale FVG n. 2018 del 30 dicembre 2020
Art.3 - Definizioni
r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;
t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
Art. 10 - Responsabile impianto
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato a U.C.I.T. s.r.l. dal nuovo Responsabile entro 30 giorni lavorativi:
- a. compilando ed inviando il modello A se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B in caso di cambio di amministratore di condominio,
- b. tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato.
3. Se il cambio riguarda il Terzo responsabile, la comunicazione viene fornita compilando l’apposita scheda nel CRIT-FVG che dev’essere sottoscritta e trasmessa ad U.C.I.T. s.r.l.:
- a) la nomina di un terzo responsabile deve essere comunicata a U.C.I.T. s.r.l. entro 10 giorni lavorativi.
- b) la revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui all’art. 6 comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013 devono essere comunicate a U.C.I.T. s.r.l. entro 2 giorni lavorativi.
4. Conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 6 del DPR 74/2013, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
5. Il proprietario è tenuto a consegnare all’occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l’evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi di cui al successivo art.17.
6. L’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile.
7. Il Responsabile dell’impianto è tenuto a comunicare tutti i dati necessari al Manutentore per la corretta registrazione sul CRIT-FVG della documentazione e, in particolare, il codice fiscale sia del proprietario sia dell’occupante, se diverso dal proprietario, sia dell’eventuale Terzo responsabile e i dati catastali dell’immobile, necessari per il coordinamento tra il CRITFVG e il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
8. Gli impianti i cui RCEE trasmessi non riportino tutti i dati richiesti possono essere oggetto di ispezione ai sensi dell’art. 18 prioritariamente rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati, in quanto parificati, ai fini della programmazione dell’ispezione, agli impianti di cui all’art. 18, comma 3, lettera a).
Aggiornato il 04/01/2021
Il responsabile dell'impianto termico ai sensi del DPR 412/1993
Questi sono i responsabili dell'impianto termico per tipologia di impianto:
PERSONA
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TIPOLOGIA IMPIANTO (TIPO DI IMMOBILE)
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AMMINISTRATORE
o equivalente per gli enti pubblici
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Inpianti centralizzati
(condomini, scuole, ospedali, caserme, ecc.)
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PROPRIETARIO
o comproprietario
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Impianti centralizzati
(fabbricati non provvisti di amministratore)
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CHI OCCUPA L'ALLOGGIO
(proprietario, inquilino, comodatario, usufruttuario)
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Impianti individuali
(appartamento, ufficio, negozio, laboratorio., ristorante, ecc.)
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IL TERZO RESPONSABILE * |
Impianti individuali e centralizzati, se delegato ** |
* CHI E' IL TERZO RESPONSABILE? La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad altro soggetto, il terzo responsabile che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della Legge n. 46 del 1990, o deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori ai 350 kW.
** Per gli impianti individuali, l'occupante dell'alloggio o dell'unità immobiliare rimane comunque responsabile della temperatura interna all'alloggio e dei periodi di accensione dell'impianto, anche se decide di affiadre le altre responsabilità ad un terzo responsabile.
Created by Claudio Pasolini, last modified by Chiara Paravan 18 Gen 2021, at 15:59
Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria - delibera della Giunta Regionale FVG n. 2018 del 30 dicembre 2020
Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini del presente atto, si adottano le definizioni di seguito riportate:
a. «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
b. «impianto termico centralizzato»: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
c. «impianto termico individuale»: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
d. «impianto termico disattivato»: un impianto termico o generatore di calore privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare oppure impianto termico o generatore non collegati ad una fonte di energia;
e. «impianto termico di nuova installazione»: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo;
f. «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
g. «sistema di climatizzazione estiva» o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;
h. «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
i. «generatore principale»: il generatore con potenza termica nominale al focolare più elevata o, nel caso di generatori di diversa tipologia, quello funzionante a combustibile fossile;
j. «sottosistema di generazione»: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1) prodotto dalla combustione;
2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.);
3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
k. «potenza termica utile di un generatore di calore»: la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;
l. «potenza termica utile nominale»: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
m. «combustione»: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
n. «caminetto aperto»: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
o. «caminetto chiuso»: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
p. «Catasto Regionale degli Impianti Termici»: catasto informatico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (CRIT-FVG) al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competente per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore e necessario per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti regionali ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing;
q. «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;
t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
v. «conduttore di impianto termico»: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
w. «conduzione di impianto termico»: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;
x. «controllo»: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
y. «esercizio»: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;
z. «manutenzione»: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;
aa. «manutenzione ordinaria dell’impianto termico»: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
bb. «manutenzione straordinaria dell’impianto termico»: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
cc. «ristrutturazione di un impianto termico»: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
dd. «sostituzione di un generatore di calore»: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
ee. «soggetto abilitato»: personale tecnico o amministrativo, preposto ad operare nel Catasto impianti termici per conto di una ditta accreditata, con proprie credenziali;
ff. «soggetto incaricato»: operatore addetto al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell’efficienza energetica dell’impianto termico incaricato dal Responsabile dal Responsabile impianto o il Terzo responsabile; ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
gg. «accertamento»: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
hh. «ispezioni sugli impianti termici»: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
ii. «locale tecnico»: ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;
jj. «rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
kk. «rendimento termico utile di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
ll. «collaudo di un impianto termico»: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell’impianto, laddove previsti;
mm. «Codice Targa impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica la potenza termica complessiva installata nell’edificio;
nn. «Codice impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell’edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale;
oo. «Rapporto di controllo»: il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di seguito RCEE, redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica di un impianto termico nel quale sono riportati gli esiti dello stesso come prescritto dall’art. 8 del DPR 74/2013. Può essere utilizzato anche come rapporto di controllo tecnico unitamente o in sostituzione dei modelli previsti dalle norme UNI, da compilarsi al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013;
pp. «Rapporto d’ispezione»: è il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, nel quale sono riportate tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione;
qq. «distinta di riepilogo»: documento di riepilogo dei Rapporti di controllo di efficienza energetica registrati a catasto dal manutentore, è generabile dal sistema gestionale.
Aggiornato il 04/01/2021